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D.Lvo 08/07/2003 n. 277

2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare. 2-bis. La durata nonchè le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.

3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.».

-Il testo dell'art. 8, del citato Decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato del Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 8 Prova attitudinale

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontolo-giche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista quali-ficato nel Paese di origine o di provenienza.

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi. 3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 12.».

-Il testo dell'art. 1, del citato Decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 1 Competenze per il riconoscimento

1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera

a), individuato nell'allegato A del presente Decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere

c), d) ed e)

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie

d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto iunior e pianificatore junior

f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».

-Il testo dell'art. 16, del citato Decreto legislativo n. 115/1992, come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 16 Prova dei requisiti non professionali

1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requsiti medesimi.

2. I documenti di cui al presente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.

3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese d'origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.

4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dall'art. 10. 4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesto il requisito della capacità finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 1, possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza. 4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispet ta le prescrizioni legislative e regolamenti in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estenzione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.».

Art. 2. Modifiche al Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319

1. Al Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1.»

b) all'articolo 8, comma 1, lettera a), le parole: «articolo 1, comma 1, lettera

a)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, comma 3, lettera a)»

c) all'articolo 9 dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La durata nonchè le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione. »

d) all'articolo 10 dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 14.»

e) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11 Disposizioni applicative misure compensative

1. Con Decreto del Ministro competente di cui all'articolo 13, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 9 e 10.»

f) l'articolo 13 è modificato come segue:

1) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docen ti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria;»;

2) alla lettera g) del comma 1 le parole: «della previdenza sociale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche sociali.»

i) dopo il comma 4 dell'articolo 18 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesto il requisito della capacità finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro di origine o di provenienza. 4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia: Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.»

l) l'allegato C è sostituito dall'allegato II del presente Decreto legislativo. Note all'art. 2:

-Il Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca: «Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professione che integra la direttiva 89/48/CEE». Il testo dell'art. 6, così come modificato Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 6 Misure compensative

1. Qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale

a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente

b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Il riconoscimento è, altresì, subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al superamento di una prova attitudinale, se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti dell'art. 1, comma 3, lettera a), ed il richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c). 2-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1.».

-Il testo dell'art. 8 del citato Decreto legislativo, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 8 Fattispecie di applicazione della prova attitudinale

1. Il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale

a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), o all'art. 3, comma 1, lettera a)

b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attività consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale

c) se riguarda professioni per cui il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni consecutivi in uno Stato membro della Comunità europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente; c-bis) se rigurda le attività di maestro di sci e di guida alpina. ».

-Il testo dell'art. 9 del citato Decreto legislativo n. 319/1994, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 9 Tirocinio di adattamento Il tirocinio di adattamento consiste nell'esrcizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

 

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